Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, in attesa di una più organica opera di revisione normativa ormai indispensabile per adeguarne le prescrizioni alla realtà tecnologica attuale, apporta modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e, in particolare, disciplina in modo più equilibrato la sezione II (Difesa e sanzioni penali) del capo III (Difese e sanzioni giudiziarie) del titolo III (Disposizioni comuni).
      Si riducono e si semplificano, sostanzialmente, le fattispecie penali, accorpandole in un unico articolo (171) e prevedendo che costituisca reato (punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro) il comportamento di chiunque a fini di lucro, per uso non giustificabile come personale e su scala commerciale, commetta i fatti descritti dal comma 1 del medesimo articolo 171. In sostanza, la proposta di legge lascia inalterato l'insieme delle fattispecie vigenti, frutto di ripetuti innesti normativi, intervenuti dal 1981 ad oggi, volti a estendere il precetto penale alle diverse tipologie di supporti esistenti e alle diverse tecniche riproduttive e diffusive. Attualmente i ripetuti interventi sul vigente articolo 171 della legge n. 633 del 1941 ne

 

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rendono quasi illeggibile, dal punto di vista del cittadino comune, il precetto concreto, in modo tanto più criticabile se si considera che si tratta di norme a carattere penale. Attualmente si va, appunto, dall'articolo 171 fino all'articolo 171-nonies (!) comprendendo ipotesi differenti, differenti tipologie di reato e diverse modalità di commissione, con il risultato di produrre un ordito veramente inestricabile e di difficile comprensione.
      La norma proposta ha lo scopo di recepire gli orientamenti giurisprudenziali più recenti della Cassazione e della stessa Corte costituzionale, che hanno sottolineato con forza come la previsione di fattispecie penali deve rispondere a criteri di ragionevolezza e di equilibrio. Si tratta, allora, di dare alle fattispecie già previste dalle norme vigenti una funzionalità precisa idonea a garantire le categorie interessate e non inutilmente penalizzante per la società civile - e, quindi, facilmente applicabile - e, insieme, di prevedere una deterrenza effettiva, attualmente assente in concreto come osservato da molti autorevoli commentatori, limitandone gli ambiti alle ipotesi di danno effettivo e concreto per le categorie interessate; conseguentemente nelle ipotesi meno gravi si prevede che i delitti siano punibili a querela della persona offesa (esattamente, del resto, come è previsto per reati ben più gravi nella percezione sociale, quali, ad esempio, le frodi assicurative). Viene inoltre stabilita una più chiara definizione dell'uso personale ai fini dell'applicazione delle norme penali, e, ferma restando la rilevanza del fatto in sede civile (tenuto conto che lo scorso anno si sono introdotte nuove norme che ampliano sensibilmente il ricorso a tecniche di tutela civilistica largamente in uso, del resto, anche negli Stati Uniti d'America), si considerano come uso personale l'utilizzazione e la riproduzione di opere dell'ingegno effettuate per la fruizione strettamente individuale o domestica o comunque avente un ambito limitato di diffusione o di accessibilità.
      È punito, invece, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro, quindi in modo ben più grave rispetto alla vigente previsione normativa, il comportamento delittuoso di chiunque svolge le attività riproduttive di contenuti protetti «dolosamente e in modo sistematico» (nozione posta espressamente dall'articolo 144 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che in tale modo definisce gli atti di pirateria) nonché «organizzato su scala commerciale» (concetto questo espressamente enunciato in tutte le direttive europee vigenti in materia e previsto dalla legislazione vigente in Italia solo in modo «elusivo»). Il reato più grave, e di più preoccupante rilievo, anche sul piano sociale ed economico, si realizza perciò mediante l'attività sistematica di più persone, ovvero mediante la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, detenzione per la vendita o vendita, messa in commercio o detenzione nell'ambito delle attività di distribuzione commerciale effettuate presso esercizi aperti al pubblico o tramite vendita ambulante, dei relativi supporti o copie, ovvero nell'importazione o diffusione su scala commerciale, anche mediante reti telematiche, di più di cinquanta esemplari di opere abusivamente riprodotte. In tale caso si procede sempre d'ufficio. Sono previste le medesime pene accessorie attualmente vigenti.
      Vengono anche introdotte innovazioni sostanziali per i procedimenti penali per i reati di violazione della proprietà intellettuale, con la previsione che nei relativi giudizi penali la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni civili recentemente introdotti. Alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), inoltre - sottolineandone l'importante funzione di garanzia e di certificazione -, sono riconosciuti i diritti attribuiti alla persona offesa nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati previsti nella legge n. 633 del 1941, ed è sempre ammessa la presentazione della querela così come la costituzione di parte civile, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, delle associazioni
 

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di imprese di settore costituite per contrastare i reati di contraffazione o di duplicazione abusiva di supporti contenenti opere tutelate. Tali soggetti possono, in ogni caso, produrre memorie e presentare rilievi tecnici aventi ad oggetto il materiale sequestrato o le attività di illecita diffusione di opere protette ed esercitare i diritti previsti dal comma 4 dell'articolo 100 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
      Non mancano disposizioni volte a contenere l'eccessiva spesa derivante dalla custodia del materiale sequestrato, in capo agli uffici giudiziari; infatti quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni dell'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. È sempre ordinata la confisca degli immobili e dei veicoli o degli strumenti e dei materiali comunque serviti o destinati a commettere i reati di cui al novellato articolo 171 della legge n. 633 del 1941 nonché dei supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Tali disposizioni si applicano anche se i beni appartengono a un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
      Per il contrasto ai delitti di criminalità organizzata vengono proposti nuovi strumenti investigativi, sulla base di proposte in materia di contraffazione già avanzate in ambito parlamentare e, soprattutto, che non comportano oneri per lo Stato.
      Viene prevista la possibilità di azioni sotto copertura da parte delle Forze di polizia (così come avviene per gli stupefacenti) e sono istituite apposite sezioni specializzate in materia di contraffazione e di proprietà intellettuale anche presso i tribunali e le corti d'appello di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, favorendo una trattazione della materia coerente e specialistica, in linea con le recenti modifiche normative e in sintonia con l'esigenza di garantire efficienza agli uffici giudiziari anche sul terreno della tutela delle opere dell'ingegno. Nell'organizzazione tabellare dei citati tribunali e corti d'appello è così sempre individuato un pubblico ministero referente per i procedimenti penali e per le iniziative nella materia disciplinata dalla legge n. 633 del 1941 nonché in materia di criminalità informatica e per ogni violazione alla normativa penale vigente in materia di proprietà intellettuale e di contraffazione. Le attività di coordinamento investigativo sono svolte ai sensi degli articoli 371 e 371-bis del codice di procedura penale tra le medesime sezioni e i pubblici ministeri referenti. Gli stessi tribunali e corti d'appello esercitano anche le funzioni civili di pubblico ministero nei giudizi di cui alla sezione I.
      Innovazioni sono proposte anche in materia di sanzioni amministrative, prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionate per i comportamenti di minore offensività sociale. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al novellato articolo 171 della legge n. 633 del 1941 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, e destinato alla promozione di apposite campagne informative in favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi. Il fondo è istituito con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le sanzioni amministrative si applicano
 

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quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi e ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione I.
      Sono, infine, potenziati gli strumenti di prevenzione e, in particolare, i codici deontologici di buona condotta. Al fine di utilizzare la rete e le tecnologie di comunicazione quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti sul regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito di tali forme di collaborazione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di proposte di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.
 

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